La seconda condizione ostativa alla riabilitazione consiste nel non riuscito adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, Per mancanza della prova presso parte del condannato che essersi trovato nell'impossibilità di adempierle (art. Condizione vi è stato il normale versamento delle eventuali obbligazioni civili (riparazione danni ad eventuali parti offese/parti civili); https://bookmarkingace.com/story18436872/la-guida-pi%C3%B9-grande-per-calunnia-l-art-368-cp-e-la-pena-prevista